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AUMENTO ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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Corte Costituzionale: iscrizione gratuita al SSN per le persone straniere titolari di prestazioni di invalidità

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 97 depositata il 5 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, ha dichiarato che le persone straniere che ottengono un permesso di soggiorno in quanto titolari di una prestazione di invalidità hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e non devono versare l’importo minimo di 2.000 euro che fino ad ora veniva loro richiesto.

La questione è sorta in relazione alle persone straniere che, divenute invalide, hanno perso il permesso per lavoro e, avendo iniziato a percepire un trattamento di invalidità, in base al Testo Unico Immigrazione (TUI) hanno ottenuto un permesso per residenza elettiva. Questo permesso, tuttavia, non è incluso nella lista di permessi che, secondo l’art. 34 TUI, danno diritto all’iscrizione gratuita al SSN. Così, proprio nel momento in cui sopraggiungeva una maggior esigenza di cura, queste persone perdevano il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. 

Davanti alla Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio ha sostenuto che l’interpretazione della norma favorevole all’iscrizione gratuita era corretta e che dunque, nei casi come quello sopra indicato, la persona straniera ha effettivamente diritto all’iscrizione.

Tuttavia, per 26 anni (da tanto sono vigenti le norme che regolano la vicenda) il Ministero competente non ha mai diramato alle Regioni una direttiva spiegando quale avrebbe dovuto essere l’interpretazione corretta, sicché le Regioni, per tutto questo lungo periodo, sono andate in ordine sparso, negando – nella maggior parte dei casi – l’iscrizione gratuita e chiedendo alle persone straniere titolari del permesso per residenza elettiva (spesso titolari di redditi minimi) il pagamento di un importo per l’iscrizione che con la Legge di Bilancio 2024 è salito a euro 2.000 annui, cioè a una cifra che spesso rappresenta 1/3 del reddito della persona disabile.

Insieme ad ASGI, APN e Naga, abbiamo sostenuto il contenzioso in vari Tribunali italiani, sottolineando questo ennesimo episodio di inammissibile trascuratezza della condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che ora si ripercuote anche contro la pubblica amministrazione, che sarà tenuta a restituire le somme pagate dato che le persone interessate non avevano l’obbligo di versarle, come ora riconosciuto dalla Corte Costituzionale