Prodotti particolarmente agevolati (riservate alle imprese)
Beni alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, presidi medico chirurgici, cartoleria e cancelleria, libri e relativi supporti, prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer e tablet (Art. 16 legge 166/2016) [Non è ancora stato emesso il Decreto Ministeriale che stabilisce la forma telematica della comunicazione.]
I prodotti alimentari, ancora rispondenti a requisiti di igiene e sicurezza, che possono essere rimasti invenduti per carenza di domanda, ritirati dalla vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi alla scadenza, esiti di errori di programmazione di produzioni, con difetti nell’imballaggio secondario;
i medicinali inutilizzati ma idonei e dotati di autorizzazione AIC, non commercializzati per effetto di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità;
gli articoli da medicazione non più commercializzati purché integri e in periodo di validità;
gli altri prodotti (cartoleria e cancelleria, libri e relativi supporti, prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer e tablet) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi o per motivi similari;
sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa, quindi il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto sono considerati distrutti ai fini della normativa I.
Modalità operative
- DDT compilato regolarmente a cura del cedente per ogni cessione;
- dichiarazione trimestrale di utilizzo rilasciata dal beneficiario;
- comunicazione telematica mensile (sopra 15.000 euro per ciascuna cessione, con esonero dell’obbligo per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili) [Non è ancora stato emesso il Decreto Ministeriale che stabilisce la forma telematica della comunicazione.]
Altri prodotti
Per gli altri prodotti, qualsiasi essi siano e compresi i beni strumentali dismessi, si applicano le agevolazioni, per le imprese e le persone fisiche, previsti dall’art. 83 D.Lgs. 117 e indicati nella prima pagina. Per i beni di valore superiore a 30.000, o non suscettibili di valutazione oggettiva, donati da persone fisiche o enti non commerciali il valore è attestato da apposita perizia.
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.
Per gli interventi a sostegno della lotta al Coronavirus
Secondo l’art. 66 del D.L. 18/2020, ai commi 2 e 3, Per le erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
L’articolo 27 della legge 133/1999 stabilisce che le erogazioni sono integralmente deducibili senza limiti di reddito.