Regione Lombardia condannata per discriminazione dopo la causa ASGI/EMERGENCY
Il Tribunale di Milano: tutti i disoccupati hanno diritto di accedere gratuitamente al servizio sanitario regionale, illegittimo escludere chi non ha mai lavorato.
Il Tribunale di Milano ha accolto un ricorso per discriminazione collettiva presentato da ASGI ed EMERGENCY e con l’ordinanza del 12 gennaio 2023 ha accertato la condotta discriminatoria della Regione Lombardia che chiede il pagamento della spesa sanitaria alle persone disoccupate se queste non hanno mai lavorato prima.
La vicenda nasce da un orientamento del Ministero della Salute che da anni pretende di distinguere tra persone disoccupate ai quali viene riconosciuta l’esenzione dal ticket e “inoccupate” (cioè persone prive di lavoro che in precedenza non avevano mai lavorato) ai quali invece l’esenzione viene negata” .
Il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è previsto dalla Legge 537/1993 per le persone residenti prive di lavoro. Nonostante il Consiglio di Stato abbia già affermato la parità di trattamento tra inoccupati e disoccupati in un parere lo scorso 13 luglio 2022, diverse regioni, tra cui la Lombardia, non si sono ancora adeguate.
Se la richiesta discriminatoria di pagamento del ticket colpisce in particolare i richiedenti asilo e i rifugiati, che, rispetto ad altre categorie, soggiornano sul territorio da meno tempo e, nella maggior parte dei casi, non hanno avuto rapporti lavorativi pregressi all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di fatto colpisce indistintamente tutti coloro che non hanno mai potuto lavorare in precedenza e si trovano ad usufruire della sanità pubblica, cittadini italiani inclusi.
Ora il Tribunale di Milano ha ordinato l’eliminazione della discriminazione, accogliendo il ricorso di ASGI ed EMERGENCY.
Nello specifico, la giudice ha ordinato alla Regione Lombardia di attribuire il codice di esenzione E02 (diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria) a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha anche ordinato la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale della Regione Lombardia per almeno 30 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento.
Ad oggi la pubblicazione risulta avvenuta nella sezione “attività istituzionale”. Tuttavia non compare nell’area sanitaria sotto la specifica sezione “esenzioni” né in altre parti dell’intera area sanitaria.
Al fine di favorire opportuna conoscenza alla cittadinanza e alle Aziende Sanitarie Territoriali, la Regione Lombardia dovrebbe attivare, comunque, la pubblicazione nell’area del sito regionale dedicato alle esenzioni e inviare formali disposizioni a tutti i presidi sanitari locali.