Protezione temporanea e potenziamento del sistema di accoglienza per i profughi provenienti dall’Ucraina: le richieste del TAI al Governo
Trentadue organizzazioni nazionali che fanno parte del Tavolo Asilo e immigrazione inviano una nota urgente al Presidente del Consiglio Draghi, alla Ministra dell’Interno Lamorgese e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando in relazione alla crisi ucraina e all’accoglienza degli sfollati in Italia.
In particolare le osservazioni e proposte riguardano il riconoscimento della protezione temporanea anche alle persone che sono fuggite dall’Ucraina nelle settimane precedenti il 24 febbraio 2022 o che comunque in tale data già si trovavano nel territorio dell’Unione (per vacanza, lavoro, studio o altri motivi) e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina; prevedere procedure semplificate per la verifica della cittadinanza ucraina dei richiedenti, del godimento della protezione internazionale in Ucraina, nonché del legame famigliare o parentale dei familiari, dal momento che il conflitto in atto può impedire alle persone di dimostrare il possesso di tali requisiti in via documentale; di differire il termine per l’esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale prevedendo che il richiedente possa intanto beneficiare comunque del regime di protezione temporanea; prevedere modalità semplificate e veloci per consentire un allontanamento temporaneo dal territorio nazionale dei beneficiari di protezione temporanea, nonché dei cittadini/e ucraini/e presenti in Italia ancora in attesa della definizione della procedura di emersione; riconoscere la protezione temporanea anche a cittadini di paesi terzi che soggiornavano in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure nel proprio paese di origine; ampliare il sistema di accoglienza e integrazione, in particolare il sistema SAI, anche sostenendo concretamente le forme di “accoglienza esterna” (per esempio in famiglia) nell’ambito del sistema pubblico; coinvolgere il Tavolo Asilo e Immigrazione nella definizione degli strumenti operativi e legislativi che definiranno le modalità di gestione dell’accoglienza nel nostro Paese.
Il testo integrale della nota
Gentile Presidente del Consiglio dei Ministri, gentile Ministra dell’Interno, gentile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, scriviamo la seguente nota urgente quali organizzazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione in relazione alla crisi ucraina e all’accoglienza degli sfollati in Italia. Le osservazioni e proposte che sottoponiamo alla Vostra attenzione riguardano i seguenti ambiti:
A) le misure da inserire nel D.P.C.M. da adottarsi ai sensi del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 per dare attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 con la quale il Consiglio dell’Unione Europea ha disposto l’attivazione della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea a favore degli sfollati dall’Ucraina;
B) le modifiche che riteniamo necessarie all’art. 3 del D.L n.16 del 28 febbraio relative al potenziamento del sistema di accoglienza per fare fronte all’arrivo degli sfollati dall’Ucraina.
A)
In premessa va evidenziato come la citata decisione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’attivazione della Direttiva 2001/55/CE rappresenta una decisione giusta ed importante con la quale sarà possibile dare una risposta adeguata all’accoglienza e alla protezione giuridica degli sfollati dall’Ucraina senza appesantire il sistema di asilo, fermo restando il diritto di chiedere protezione internazionale qualora ritengano di possederne i requisiti.
Con la presente nota si intendono dunque evidenziare alcuni aspetti importanti che a nostro avviso vanno inseriti nel DPCM di imminente adozione ai sensi del D.Lgs 7.04.2003 n. 85, anche ricordando che l’art. 3 comma 5 della Direttiva “lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea” :
1) Sulla base dell’art. 2 paragrafo 1 della decisione del Consiglio che indica i destinatari della misura, le scriventi organizzazioni ritengono che sia necessario in relazione ai cittadini ucraini:
1a) riconoscere la protezione temporanea, alla luce della decisione del Consiglio Europeo, anche alle persone che a causa dell’acuirsi delle tensioni sono fuggite dall’Ucraina nelle settimane precedenti il 24 febbraio 2022 o che comunque in tale data già si trovavano nel territorio dell’Unione (per vacanza, lavoro, studio o altri motivi) e che, a causa del conflitto armato, non possono ritornare in Ucraina;
1b) al fine di dare piena attuazione all’art. 2 co. 1. della Decisione, prevedere procedure semplificate per la verifica della cittadinanza ucraina dei richiedenti (lett. a), del godimento della protezione internazionale in Ucraina (lett. b) nonché del legame famigliare o parentale dei familiari (lett. c), dal momento che il conflitto in atto può impedire alle persone di dimostrare il possesso di tali requisiti in via documentale (come sembra invece richiedere il considerando 12 della Decisione stessa);
1c) in attuazione della facoltà prevista dall’art. 7 comma 1 del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 di differire il termine per l’esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale prevedendo che il richiedente possa, nelle more, beneficiare comunque del regime di protezione temporanea;
1d) prevedere modalità particolarmente semplificate e veloci per consentire, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs 7.04.2003 n. 85 un allontanamento temporaneo dal territorio nazionale dei beneficiari di protezione temporanea, nonché dei cittadini/e ucraini/e presenti in Italia ancora in attesa della definizione della procedura di emersione presentata ai sensi dell’articolo 103 del DL 34/2020, così come convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, per permettere loro di recarsi con urgenza in altri stati dell’Unione per soccorrere e condurre con sé famigliari fuggiti dall’Ucraina.
2) Sulla base dell’art. 2, paragrafo 3 della decisione del Consiglio Europeo in relazione ai cittadini terzi che soggiornavano in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine le scriventi organizzazioni ritengono necessario riconoscere la protezione temporanea anche a:
2a) cittadini di Paesi terzi che soggiornavano in Ucraina per motivi di lavoro, studio, richiesta di protezione internazionale o altre ragioni con un permesso di soggiorno anche non permanente e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine;
2b) cittadini di Paesi terzi che possano dimostrare di aver soggiornato in Ucraina anche in assenza di titolo di soggiorno e che non possano ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine;
2c) i familiari dei cittadini di paesi terzi di cui ai punti 2a) e 2b).
B)
In relazione alle misure adottate dal Governo per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina con DL 28.2.22 n. 16 le scriventi organizzazioni sono ben consapevoli che “per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese” (art.3) sia necessario reperire con procedure d’urgenza dei posti di accoglienza afferenti al sistema dei centri di prima accoglienza e dei CAS di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs 142/2015.
Tuttavia, riteniamo vada evidenziato che:
1) l’allargamento del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 per soli 3.000 posti appare come una scelta non condivisibile in quanto il sistema SAI dovrebbe rappresentare, proprio alla luce dell’impianto e delle finalità generali del citato D.Lgs 142/2015 come novellato dalla L. 173/2020, il principale sistema di accoglienza pubblico del nostro Paese e, con la progressiva espansione dei posti disponibili in detto sistema tutti i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale o speciale, e ora anche i beneficiari di protezione temporanea, dovrebbero trovare in esso la propria collocazione. La previsione di 5.000 nuovi posti nel sistema CAS appare squilibrata rispetto a quelli previsti nel SAI finendo per consolidare la già presente netta dualità nel sistema italiano di accoglienza che oggi è profondamente sbilanciato verso i CAS senza la realizzazione di alcun effettivo piano di svuotamento/assorbimento verso il SAI nonostante la norma, purtroppo largamente disattesa, preveda che, espletati i primi adempimenti, il richiedente “è trasferito nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione” (D.Lgs.142/2015 art. 9 c. 4 bis).
2) va precisato che l’accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 vada garantito a tutte le categorie di sfollati provenienti dall’Ucraina e non ai soli cittadini ucraini.
Si chiede pertanto di emendare il testo del citato D.L. prevedendo che:
a) l’accoglienza nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 sia garantita a tutte le categorie di sfollati provenienti dall’Ucraina;
b) il numero di posti SAI di cui all’art 3 c.2 del citato DL 28.2.22 n. 16 sia portato almeno a 5.000 posti ovvero pari al numero dei nuovi posti CAS prevedendo procedure maggiormente celeri e flessibili per l’attivazione dei progetti SAI;
c) i posti CAS attivati per l’accoglienza degli sfollati dall’Ucraina siano effettivamente considerati provvisori e siano progressivamente chiusi laddove, sul territorio considerato, si verifichi la successiva attivazione di posti SAI, con relativo trasferimento dei beneficiari in tali nuove strutture. Solo in caso di mancata attivazione dei posti SAI può essere possibile la prosecuzione dell’accoglienza nei posti CAS aggiuntivi previsti dall’art.3 del Decreto Legge 28.2.22 n. 16.
3. anche a fronte di una comunità nazionale ucraina in Italia molto vasta, nonché della generosità che la popolazione italiana sta dimostrando verso gli sfollati, appare veramente necessario sostenere e valorizzare concretamente le forme di “accoglienza esterna” previste nell’ambito del SAI così come forme di accoglienza in famiglia, comunque attivabili anche da parte delle Prefetture nell’ambito di accordi di collaborazione con enti ed associazioni di comprovata affidabilità prevalentemente individuate tra quelle che già gestiscono servizi SAI. Dette accoglienze in famiglia non possono tuttavia, come purtroppo è avvenuto nel caso della crisi umanitaria in Afghanistan dell’estate 2021, essere considerate una possibile opzione con oneri a carico degli ospitanti giacché tale scelta sarebbe ingiusta e comporterebbe, anche sulla base dell’esperienze pregresse, rischi di fallimenti e di generare conflitti. Fermo restando la necessità di attuare opportuni controlli sia sul versante amministrativo che su quello relativo alla qualità dell’accoglienza fornita, l’accoglienza in famiglia deve infatti poter essere oggetto, specie in questa drammatica circostanza, di un sostegno economico pubblico sulla base di progetti definiti e trasparenti.
Si fa presente altresì che, anche alla luce delle previsioni di rilevanti arrivi, solo con una adeguata valorizzazione e sostegno della solidarietà dal basso sarà possibile evitare o almeno contenere l’allestimento di strutture provvisorie quali tendopoli e caserma, costose e di bassissima qualità.
Anche sotto quest’ultimo profilo appare dunque quanto mai opportuna una modifica del testo del D.L. 28.2.22 n. 16.
Si rammenta infine la necessità di prevedere tramite un provvedimento urgente il mantenimento dei livelli occupazionali in essere negli uffici del Ministero dell’interno impegnati nelle procedure di regolarizzazione dei processi migratori, mediante il rinnovo dei contratti dei lavoratori in somministrazione al fine di fronteggiare l’emergenza determinata dalla crisi in Ucraina.
Anche al fine di approfondire gli aspetti tecnico-giuridici relativi alle proposte sopra indicate si chiede di potere concordare un incontro da parte di una rappresentanza dello scrivente Tavolo Immigrazione e Asilo con gli uffici legislativi coinvolti.
Per il Tavolo Asilo e Immigrazione nazionale
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