“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”
L’articolo 32 della Costituzione recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
In realtà, purtroppo, l’accesso alle prestazioni e ai servizi garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è spesso precluso alle fasce più vulnerabili della popolazione italiana e straniera se prive di alcuni requisiti previsti dalla legge, quali la residenza o un’attestazione di soggiorno, e ciò finisce per impedire di fatto l’esercizio del diritto fondamentale alle cure sanitarie.
Nei progetti attivi in Italia lavoriamo quotidianamente su questo fronte per cercare di superare gli ostacoli che impediscono alle persone di accedere ai servizi offerti dal SSN.
È questo il caso di una cittadina europea indigente in possesso di tessera ENI (il documento rilasciato ai cittadini europei indigenti, non residenti sul territorio nazionale, non assistiti dallo Stato di provenienza e privi dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN), affetta da diverse malattie croniche, a cui è stato negato il diritto alle esenzioni per patologia che garantiscono anche l’erogazione dei presidi sanitari necessari per l’automonitoraggio della glicemia e la fornitura del ventilatore polmonare, considerato nel suo caso un presidio salvavita.
Tuttavia, lo status della signora (cittadina europea indigente non regolare) e l’impossibilità di inoltrare la domanda d’invalidità necessaria per richiedere la fornitura del ventilatore polmonare hanno impedito di accedere a cure essenziali per la propria salute.
Ma è lecito privare una persona di un diritto fondamentale, quale quello alla salute? L’ordinanza del giudice del Tribunale di Palmi fornisce una risposta chiara in tal senso, accogliendo totalmente il ricorso presentato dalla signora e sostenendo che “Subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale al riconoscimento di uno status […] o all’esperimento di un iter che è per legge inibito alla ricorrente sarebbe, oltre che manifestamente irragionevole, immediatamente lesivo dell’art 32 della Costituzione”.
Si auspica che questa sentenza, la prima in Italia sul tema, apra una fase di seria riflessione in materia di accesso alle cure per tale categoria di cittadini.